Settore III - Polizia Locale - Avviso
Si informa la cittadinanza che il Sindaco ha emesso specifica Ordinanza con la quale ha disposto la manutenzione delle aree verdi e/o inedificate, lo sfalcio dell’erba, la pulizia dei fossi e il taglio dei rami e delle siepi lungo le strade.
Ordinanza Sindacale N° 13/2024 del 30 aprile 2024
IL SINDACO
CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche e lotti ricadenti nei Centri urbani che costituiscono il Comune di Colfelice;
CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell’articolo 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, numero 285 per “sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le fasce di pertinenza;
RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta evidente il fenomeno della crescita incontrollata di siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni e ai ciclisti oltre che fonte di molestia per i residenti nelle abitazioni edificate nei fondi confinanti a quelli abbandonati al degrado;
CONSIDERATO che, come anche segnalato da numerosi cittadini, non tutti i proprietari e i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;
DATO ATTO che la presenza di terreni incolti può dare origine all’accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all’aumento del rischio di incendi, oltre che sminuire il decoro delle aree attigue, e che l’ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;
RICONOSCIUTO e ribadito altresì che l’incuria di cui sopra può rendere poco visibile ovvero nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione, restringere la carreggiata delle strade e arrecare nocumento o molestia ai proprietari dei fondi confinanti;
PRESO ATTO che la presenza di fondi incolti ovvero abbandonati può favorire la creazione di discariche abusive alimentando così la proliferazione di animali e insetti nocivi per la salute dell’uomo oltre che causando potenziali rischi ambientali;
RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle loro proprietà oltre il ciglio delle strade, delle vie e più in generale delle aree pubbliche, oltre che ai titolari di fondi presenti nelle aree urbane e abbandonati all’incuria, per assicurare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e per garantire la salvaguardia della igiene e della sanità pubblica e privata;
RITENUTO altresì necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono – ovunque ubicati nel territorio di questo Comune – di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti anche per evitare che, con l’approssimarsi della stagione estiva, si moltiplichino i rischi di diffusione degli incendi;
RILEVATA, inoltre, la necessità di garantire il regime di deflusso delle acque di scolo, mantenere puliti i cigli e le scarpate stradali dei fossi e dei canali, le aree pertinenti fossi e scoline che attraversano le proprietà privata e che incidono sui fossati che costeggiano le strade di pertinenza di questo Ente, di provvedere alla rimozione di ostruzioni per il normale deflusso delle acque, al fine di evitare di creare danni al sistema viario ed idraulico, rendere più sicura la viabilità, tutelare le abitazioni da potenziali pericoli di allagamenti, smottamenti e dilavamenti;
DATO ATTO che la comunicazione personale di avvio del procedimento non è sempre possibile, essendo il presente provvedimento rivolto all’intera cittadinanza e più in generale ai proprietari e/o conduttori di fondi insistenti sul territorio di questo Comune;
VISTO il combinato disposto degli articoli 50 e 54 del TUEL/2000;
VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, numero 285;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTA la Legge 8/8/1995 numero 339 di conversione del D.L. 10/7/1995 numero 275 recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
per le motivazioni esposte nel preambolo e in qualità di Autorità Sanitaria Locale;
ORDINA
ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade, di fondi agricoli e di fondi ubicati all’interno dei Centri Urbani che costituiscono il Comune di Colfelice di provvedere agli interventi che, di seguito elencati, dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi da subito, ove previsto da norme già vigenti ed entro il prossimo 15 giugno 2024 se ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al presente atto :
a – per le piantagioni e siepi, di mantenere le stesse in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica stradale dalla distanza ed angolazione necessaria;
b – per la manutenzione delle ripe, di regolare, sagomare le scarpate e i cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche e/o di uso pubblico, viabilità pubblica, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;
c – per il mantenimento delle aree private poste nei Centri Urbani che costituiscono il Comune di Colfelice, oggetto della presente Ordinanza, di pulire e mantenere in perfetto ordine tali aree al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra descritti anche il possibile rischio di propagazione degli incendi;
d – per la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo: di ripristinare gli stessi se abbandonati, ricoperti o intasati, di rimuovere ogni materiale quale ad esempio erba di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque;
AVVERTE
che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento ai precetti della presente Ordinanza sarà addebitabile esclusivamente al proprietario inadempiente;
che nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio, alla manutenzione e a quanto altro disposto dal presente atto, i lavori potranno essere eseguiti dall’Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;
DISPONE
che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni previste dalle Leggi vigenti e normative che regola la materia, all’uopo:
1 – la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati – salvo altra disposizione di Legge - comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs, 267/2000;
2 – nei casi specifici con le relative sanzioni penali;
3 – nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco dell’incendio durante il periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre 2024, sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge numero 353 del 21/11/2000 non inferiore a 1.032,00 Euro e non superiore a 10.329,00;
4 – chi causa un incendio, come previsto dall’articolo 11 della Legge 353 del 21/11/2000, sarà deferito all’Autorità Giudiziaria.
La presente Ordinanza sarà trasmessa:
al Comando della Polizia Locale di Colfelice;
al Comando Stazione Carabinieri di Arce;
al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Pontecorvo;
al Comando della Polizia Provinciale di Frosinone;
all’UTC del Comune di Colfelice;
e dovrà essere pubblicata all’Albo on-line del Comune di Colfelice e portata a conoscenza della popolazione amministrata anche a mezzo di avvisi affissi nelle Vie e nelle Piazze di questo Comune.
La Polizia Locale, se necessario al fine dell’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di Polizia Urbana e Rurale, potrà impartire ulteriori direttive finalizzate alla tutela della sicurezza della circolazione.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/1971).
Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando della Polizia Locale, l’UTC sono incaricati della esecuzione della presente, ognuno per quanto di competenza.
Dalla residenza municipale 30 aprile 2024
Il Responsabile del Settore III – Polizia Locale Dr. Marcello Marzilli
IL SINDACO Prof. Bernardo Donfrancesco